IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76, 87 e 117, secondo comma, lettere  d)  e  l),
della Costituzione; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14; 
  Vista la legge 17 giugno 2022, n. 71, recante «Deleghe  al  Governo
per la  riforma  dell'ordinamento  giudiziario  e  per  l'adeguamento
dell'ordinamento  giudiziario  militare,  nonche'   disposizioni   in
materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilita'
e  ricollocamento  in  ruolo  dei  magistrati  e  di  costituzione  e
funzionamento del Consiglio  superiore  della  magistratura.»  e,  in
particolare, l'articolo 40 con cui  al  Governo  e'  stata  conferita
delega in materia  di  ordinamento  giudiziario  militare  e  per  il
riassetto della disciplina relativa alla giustizia militare; 
  Visto il decreto legislativo 15  marzo  2010,  n.  66,  recante  il
Codice dell'ordinamento militare,  in  particolare  il  libro  primo,
titolo III, capo VI Giustizia militare; 
  Vista la deliberazione  preliminare  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 25 settembre 2023; 
  Sentito il Consiglio della magistratura militare nella  seduta  del
30 ottobre 2023; 
  Acquisiti i pareri resi dalle Commissione  parlamentari  competenti
per materia e per i profili finanziari; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 25 gennaio 2024; 
  Sulla proposta del  Ministro  della  difesa,  di  concerto  con  il
Ministro della giustizia e il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
           Modifiche all'ordinamento giudiziario militare 
 
  1. Al libro primo, titolo III, capo  VI,  sezione  I,  del  decreto
legislativo  15  marzo  2010,  n.  66  sono  apportate  le   seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 52, comma 3, dopo la lettera c)  e'  inserita  la
seguente: 
      «c-bis) semidirettive  di  primo  grado  (procuratore  militare
aggiunto della Repubblica presso il Tribunale militare);»; 
    b) all'articolo 53, comma 2, le  parole:  «3,  lettera  b)»  sono
sostituite dalle seguenti: «3, lettere b) e c-bis)»; 
    c) all'articolo 58, comma 3, dopo la lettera a)  e'  inserita  la
seguente:  «a-bis)  da  un  procuratore   militare   aggiunto   della
Repubblica, magistrato militare in  possesso  dei  requisiti  di  cui
all'articolo 53, comma 2;». 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              - Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto
          dall'Amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'articolo 10, commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - Il  testo  dell'art.  76  della  Costituzione  e'  il
          seguente: «L'esercizio della funzione legislativa non  puo'
          essere delegato al Governo se  non  con  determinazione  di
          principi e criteri direttivi e soltanto per tempo  limitato
          e per oggetti definiti.». 
              - L'art. 87 della Costituzione, tra l'altro, conferisce
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi ed emanare i decreti  aventi  valore  di  legge  e  i
          regolamenti. 
              - Il testo dell'art. 117, secondo comma, lettere d)  ed
          l),  della  Costituzione  e'  il  seguente:  «La   potesta'
          legislativa e' esercitata dallo Stato e dalle  Regioni  nel
          rispetto della Costituzione, nonche' dei vincoli  derivanti
          dall'ordinamento    comunitario    e     dagli     obblighi
          internazionali. 
              - Lo Stato ha  legislazione  esclusiva  nelle  seguenti
          materie: 
                a) - c) omissis; 
                d) difesa e  Forze  armate;  sicurezza  dello  Stato;
          armi, munizioni ed esplosivi; 
                e) - i) omissis; 
                l) giurisdizione  e  norme  processuali;  ordinamento
          civile e penale; giustizia amministrativa; 
                m) - s) omissis.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 14, della legge  23
          agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri»,  pubblicata  nel  Supplemento   ordinario   alla
          Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214: 
                «Art.  14  (Decreti  legislativi).  -  1.  I  decreti
          legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo  76
          della  Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente   della
          Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo"  e
          con  l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge   di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione. 
                2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 
                3. Se la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'  atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio
          della delega. 
                4. In ogni caso,  qualora  il  termine  previsto  per
          l'esercizio della delega ecceda i due anni, il  Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  Commissioni
          permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 40, della legge  17
          giugno 2022, n. 71, recante  «Deleghe  al  Governo  per  la
          riforma dell'ordinamento giudiziario  e  per  l'adeguamento
          dell'ordinamento giudiziario militare, nonche' disposizioni
          in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare,  di
          eleggibilita' e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di
          costituzione e funzionamento del Consiglio superiore  della
          magistratura» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 giugno
          2022, n. 42: 
                «Art. 40  (Oggetto,  principi  e  criteri  direttivi,
          procedimento). - 1. Il Governo  e'  delegato  ad  adottare,
          entro due anni dalla scadenza del termine  per  l'esercizio
          della delega di cui all'articolo 1  della  presente  legge,
          uno o piu' decreti legislativi, su  proposta  del  Ministro
          della difesa, di concerto con il Ministro della giustizia e
          con il Ministro dell'economia e delle finanze,  in  materia
          di ordinamento giudiziario  militare  e  per  il  riassetto
          della disciplina recata dagli  articoli  da  52  a  75  del
          codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui   al   decreto
          legislativo 15 marzo  2010,  n.  66,  anche  attraverso  il
          coordinamento formale e sostanziale  di  tali  disposizioni
          con le previsioni dell'ordinamento  giudiziario  ordinario,
          come  riordinate  e  riformate  nei   decreti   legislativi
          attuativi di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4, nonche' con  le
          modifiche  introdotte  dagli  articoli  da  8  a  38  della
          presente legge, in quanto compatibili. 
                2. Nell'esercizio della delega di cui al comma  1  il
          Governo  si  attiene  ai  seguenti   principi   e   criteri
          direttivi: 
                  a) adeguare la disciplina  in  materia  di  accesso
          alla magistratura militare, di  stato  giuridico,  compreso
          quello del procuratore generale militare  presso  la  Corte
          suprema di Cassazione, di conferimento delle funzioni e  di
          requisiti per la  nomina,  nonche'  di  progressione  nelle
          valutazioni di professionalita', a  quella  dei  magistrati
          ordinari nei gradi corrispondenti, in quanto applicabile; 
                  b)  adeguare  le  circoscrizioni  territoriali  dei
          tribunali militari e  delle  rispettive  procure  militari,
          fermi restando il  numero  di  tre  e  la  rispettiva  sede
          fissata in Roma, Verona e Napoli; 
                  c) prevedere che le  circoscrizioni  dei  tribunali
          militari di Roma, Verona e Napoli  siano  riorganizzate  in
          funzione  dei   carichi   pendenti   e   di   un   migliore
          coordinamento rispetto alla dislocazione di enti e  reparti
          militari nel territorio nazionale; 
                  d) prevedere l'introduzione,  in  ciascuna  procura
          militare, del posto di procuratore militare  aggiunto,  con
          corrispondente soppressione, per ogni ufficio, di un  posto
          di sostituto procuratore militare; 
                  e) prevedere che al  Consiglio  della  magistratura
          militare si applichino  le  disposizioni  previste  per  il
          Consiglio   superiore   della   magistratura,   in   quanto
          compatibili, e che il  numero  dei  componenti  eletti  sia
          aumentato a quattro per garantire la  maggioranza  di  tale
          componente elettiva; 
                  f)    mantenere,    per     quanto     compatibile,
          l'equiparazione dei magistrati militari  ai  corrispondenti
          magistrati ordinari. 
                3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma
          l sono trasmessi alle  Camere  affinche'  su  di  essi  sia
          espresso   il   parere   delle   Commissioni   parlamentari
          competenti per materia e per i profili finanziari, entro il
          termine di sessanta  giorni  dalla  data  di  trasmissione.
          Decorso  il  predetto  termine,  anche   in   assenza   dei
          prescritti  pareri  parlamentari,  i  decreti   legislativi
          possono  essere  adottati,  sentito  il   Consiglio   della
          magistratura militare, che si esprime nel termine di trenta
          giorni dalla trasmissione degli schemi. Qualora il  termine
          per l'espressione dei pareri parlamentari scada nei  trenta
          giorni antecedenti alla scadenza del termine  previsto  per
          l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo e'
          prorogato di novanta giorni. 
                4. Il Governo, con la medesima procedura  di  cui  al
          comma 3, entro due anni  dalla  scadenza  del  termine  per
          l'esercizio della delega di cui al comma 1 e  nel  rispetto
          dei principi e criteri direttivi previsti dal comma 2, puo'
          adottare disposizioni integrative e correttive dei  decreti
          legislativi adottati. 
                5. I decreti legislativi attuativi  della  delega  di
          cui al comma 1 del presente  articolo  provvedono  in  ogni
          caso al coordinamento delle  disposizioni  vigenti  con  le
          disposizioni  introdotte  in  attuazione   della   medesima
          delega, anche modificando la formulazione e la collocazione
          delle  disposizioni  vigenti  in  materia  di   ordinamento
          giudiziario  militare,  prevedendo   eventualmente   rinvii
          espliciti ai decreti legislativi di cui agli articoli 1,  2
          e   3   della    presente    legge,    alle    disposizioni
          dell'ordinamento giudiziario, di cui al  regio  decreto  30
          gennaio 1941, n. 12, dei decreti  legislativi  20  febbraio
          2006, n. 106, 23 febbraio 2006, n. 109, e 5 aprile 2006, n.
          160, nonche' alle norme contenute  in  leggi  speciali  non
          direttamente investite dai principi e criteri direttivi  di
          cui al comma 2 del presente articolo, in modo da renderle a
          essi  conformi,  operando  le  necessarie   abrogazioni   e
          adottando le opportune disposizioni transitorie.». 
              - Il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,  recante
          «Codice  dell'ordinamento  militare»,  e'  pubblicato   nel
          Supplemento ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  8  maggio
          2010, n. 106. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 52,  comma  3,  del
          citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come  modificato
          dal presente decreto: 
                «Art. 52 (Magistrati militari). - 1. - 2- Omissis. 
                3. Le funzioni requirenti sono: 
                  a) di primo grado (sostituto procuratore militare); 
                  b) di secondo grado (sostituto procuratore generale
          militare presso la Corte militare di appello); 
                  c) di legittimita' (sostituto procuratore  generale
          militare presso la  Procura  generale  militare  presso  la
          Corte di Cassazione); 
                  c-bis) semidirettive di  primo  grado  (procuratore
          militare aggiunto  della  Repubblica  presso  il  Tribunale
          militare); 
                  d)  semidirettive  di   secondo   grado   (avvocato
          generale militare presso la Corte militare di appello); 
                  e) direttive di primo grado  (procuratore  militare
          della Repubblica presso il Tribunale militare); 
                  f) direttive di secondo grado (procuratore generale
          militare presso la Corte militare di appello); 
                  g) direttive superiori requirenti  di  legittimita'
          (procuratore  generale  militare   presso   la   Corte   di
          Cassazione). 
                4. Omissis.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 53,  comma  2,  del
          citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come  modificato
          dal presente decreto: 
                «Art. 53 (Requisiti e  criteri  per  il  conferimento
          delle funzioni). - 1. Omissis. 
                2.  Per  il  conferimento  delle  funzioni   di   cui
          all'articolo 52, commi 2, lettere b) e c), e 3, lettera  b)
          e c-bis) e' richiesto il conseguimento almeno della seconda
          valutazione di professionalita'. 
                3. - 6. Omissis.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 58,  comma  3,  del
          citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come  modificato
          dal presente decreto: 
                «Art. 58 (Uffici del pubblico ministero). - 1.  -  2.
          Omissis. 
                3. La Procura militare presso il  Tribunale  militare
          e' composta: 
                  a) da un  procuratore  militare  della  Repubblica,
          magistrato  militare  in  possesso  dei  requisiti  di  cui
          all'articolo 53, comma 3; 
                  a-bis) da un procuratore  militare  aggiunto  della
          Repubblica, magistrato militare in possesso  dei  requisiti
          di cui all'articolo 53, comma 2; 
                  b)  da   sostituti   procuratori   militari   della
          Repubblica, magistrati militari in possesso  dei  requisiti
          di cui all'articolo 53, comma 1.».